Al 31.12.22 scade il termine transitorio previsto dal Reg. 2020/878 per l’aggiornamento delle Schede di Sicurezza. A far data dal 1° gennaio 2023, infatti, le Schede di Sicurezza fornite dovranno essere redatte in conformità all’Allegato II del REACH – Regolamento (UE) 2020/878.
Il regolamento introduce le seguenti novità:
- le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
- si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni;
- si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella SDS;
- si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
- si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Si ha un ampliamento della sezione 9 della SDS (proprietà fisico-chimiche), in linea con il GHS, e un aggiornamento della sezione 14 della SDS, informazioni sul trasporto.